IMPRESE MINORI – IL NUOVO REGIME DI CASSA

IMPRESE MINORI – IL NUOVO REGIME DI CASSA

Ex art. 1 c. dal 17 al 23 – L. 232/2016 (Finanziaria 2017)

30.01.2017

Le imprese minori, in regime di contabilità semplificata, dal 2017 non applicheranno più il principio di competenza per la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, ma il principio di cassa, ossia i ricavi ed i costi formeranno il reddito imponibile dell’esercizio in base al momento in cui verranno incassati o pagati.

IMPRESE MINORI E LIMITE DEI RICAVI

Non si tratta di un nuovo principio in assoluto, la normativa fiscale lo prevedeva già per determinare il reddito dei lavoratori autonomi, nuova è l’applicazione ad una ulteriore e diversa categoria di contribuenti: gli imprenditori individuali, le società di persone e gli enti non commerciali (con riferimento alle attività commerciali) che avendo conseguito ricavi non superiori a 400.000 euro per le attività di prestazioni di servizi e a 700.000 euro per le altre attività, possano tenere la contabilità semplificata (per il calcolo del limite è necessario ragguagliare i ricavi, conseguiti per un periodo inferiore all’anno, ad un intero anno).

In caso di esercizio di più tipi di attività il limite andrà riferito all’attività prevalente, sempre che le relative operazioni vengano annotate separatamente, in caso contrario si considereranno prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

CALCOLO DELL’IMPONIBILE

L’imponibile viene quindi determinato sottraendo dai ricavi e proventi, incassati nell’esercizio di riferimento, le spese pagate nello stesso periodo, infine dovranno essere presi in considerazioni: l’autoconsumo personale e/o familiare dell’imprenditore; i proventi immobiliari; le plusvalenze patrimoniali; le sopravvenienze attive; le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Come in passato andranno considerate: le quote di ammortamento; le perdite su crediti e di beni strumentali; gli accantonamenti del TFR e le deduzioni forfettarie (solo per determinate attività).

È importante notare che le rimanenze di magazzino col nuovo regime non hanno più rilevanza.

Il primo anno di applicazione del nuovo regime di cassa, per evitare duplicazioni d’imposta, non dovranno essere presi in considerazioni i ricavi e le spese già contabilizzati nell’anno precedente per competenza; lo stesso dicasi per le rimanenze di magazzino che dovranno essere decurtate se hanno concorso alla formazione del reddito per competenza, nell’esercizio precedente la contabilizzazione col regime di cassa.

TENUTA DEI REGISTRI

La nuova modalità di contabilizzazione ha ripercussioni anche sulla tenuta dei registri contabili:

1)   dovranno essere predisposti due registri: uno dedicato ai ricavi ed uno ai costi; in essi andranno annotati cronologicamente:

–     i ricavi, in base alla data di incasso, specificando: l’importo incassato, le generalità del soggetto che effettua il pagamento (con l’indirizzo ed il comune di residenza anagrafica), gli estremi della fattura o del documento emesso;

–     i costi, in base alla data di pagamento, indicando come per i ricavi: l’importo pagato, le generalità del beneficiario e gli estremi della fattura o del documento di riferimento;

–     le altre componenti positive e negative diverse dalle precedenti, il termine per la loro iscrizione è quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;

2)   in alternativa sono fruibili i registri IVA, integrati con le separate annotazioni delle operazioni non soggette ad IVA e l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti (con indicazione dei documenti cui si riferiscono). Nell’anno successivo quando verranno incassati e/o pagati dovranno essere annotati separatamente nei registri;

3)   una terza possibilità, accessibile per opzione e vincolante per almeno tre anni, è quella di tenere i normali registri IVA (integrandoli con separata annotazione delle operazioni non rilevanti ai fini IVA) partendo dal presupposto che le registrazioni dei documenti contabili avvengano quando si manifesta il relativo incasso o pagamento.

CONCLUSIONI

L’introduzione del regime di cassa ha ripercussione anche nella determinazione della base imponibile IRAP: i contribuenti che hanno adottato il nuovo regime per la determinazione del reddito d’impresa dovranno utilizzare gli stessi criteri anche per determinare il valore della produzione netta; anche per l’IRAP i ricavi ed i costi confluiranno nell’imponibile in base alla loro manifestazione finanziaria (ossia a seconda che siano o meno stati incassati e/o pagati).

Pur rientrando nel nuovo regime, come in passato, è sempre possibile optare per il regime di contabilità ordinaria, in tal caso sarà necessario adottare le misure necessarie per evitare duplicazioni d’imposta.