ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

art 6 DL 193/2016 L 225/2016

09.01.2017

Entro il 31 marzo 2017, chi ne farà richiesta, potrà richiedere la rottamazione dei propri debiti affidati ad Equitalia negli anni dal 2000 al 2016, siano essi per violazioni tributarie e/o contributive

Ciò comporterà il versamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di: capitale, interessi legali, aggi e remunerazione del servizio di riscossione; in massimo cinque rate, a scelta del contribuente: tre da versare nel 2017 e le restanti due nel 2018. Il beneficio maggiore consisterà nel non dover versare le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive su contributi o premi previdenziali.

Il contribuente potrà scegliere, inoltre, di pagare attraverso la domiciliazione di conto corrente o i bollettini precompilati oppure recandosi presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Entro la fine di febbraio 2017, Equitalia invierà ai contribuenti interessati, attraverso la posta ordinaria, delle comunicazioni cartacee con i carichi affidatigli nel corso del 2016, ma per i quali non siano state notificate le cartelle, inviate le comunicazioni di presa in carico o notificati gli avvisi di addebito di crediti contributivi.

Una volta ricevuto il modello DA1 l’agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, comunicherà al richiedente l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’ammontare delle singole rate e la scadenza di ciascuna rata.

Per effetto dell’adesione alla definizione agevolata verranno sospesi i termini di prescrizione, di decadenza e gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere (per le rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016); inoltre verranno bloccate le nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche e le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate; in ogni caso resteranno salvi quelli iscritti alla data di presentazione della domanda.

La rottamazione potrà avere ad oggetto carichi per violazioni tributarie e/o contributive, siano esse irrogate per omessi versamenti, per ritardati pagamenti o mancata compilazione e/o invio telematico dei modelli dichiarativi. Sono esclusi dalla rottamazione i debiti iscritti a ruolo riguardanti:

-     i dazi doganali

-     i contributi derivanti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero

-     l’IVA all’importazione

-     il recupero di aiuti di Stato

-     i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti

-     le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie da sentenze e provvedimenti penali di condanna

-     sanzioni irrogate da organi di controllo in materia di antiriciclaggio, per violazioni valutarie o in merito al lavoro sommerso.

In caso di rateizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè al 24 ottobre 2016) e non versate, il contribuente che volesse accedere all’agevolazione dovrebbe per prima cosa versare l’intero importo scaduto al 24 ottobre e quindi le rate dell’ultimo trimestre del 2016 e saldare quindi l’intero importo dovuto prima della presentazione dell’istanza.

Il debitore istante con la presentazione del modello DA1 rinuncia alle liti pendenti, ma tale rinuncia non è intrinseca alla domanda, perciò dovrà presentare in separata sede l’atto di rinuncia alla lite.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme definite dall’adesione, sia integralmente che di singole rate, determinerà la decadenza dalla rottamazione con conseguente ripresa dei termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo; gli eventuali versamenti effettuati verranno considerati a titolo di acconto e per il debito residuo non potrà essere chiesta la rateizzazione.

SCHEMA RIASSUNTIVO

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